L'Articolo 4 infatti dice con estrema chiarezza che l’Associazione potrà cessare solo per disposizione di legge. Una evenienza al momento inesistente che potrebbe concretizzarsi se non si coglie lo spirito dello statuto rimasto inattuato da oltre settanta anni. In ogni caso anche in tale evenienza le sue proprietà e le sue attività dovranno essere devolute a scopo di assistenza verso Istituzioni benefiche e cristiane esistenti o da creare a favore di cittadini di Scanno.
La conferma insomma che nel 1951 i fondatori hanno perpetuato i soci fondatori anche per rendere eterna l’Associazione. Non aver dato continuità ai fondatori ci pone oggi la necessità di ripristinare i soci fondatori nel rispetto dello statuto quindi senza confondere il versamento per l’iscrizione alla categoria dei soci fondatori (che si fa una volta sola) con le quote sociali annuali la cui istituzione peraltro non e’ stata mai regolamentata (inattuato anche l’art.16 dello statuto).

