Vista l’importanza morale e materiale dell’Associazione “Asilo per l’Infanzia del Buon Pastore” riteniamo utile la massima diffusione dello statuto che non essendo stato attuato in punti vitali ha prodotto un contenzioso giudiziario.
A tal fine riteniamo utile evidenziare gli aspetti critici che hanno portato alla sentenza favorevole ai soci ricorrenti passata in giudicato che costituisce ora un autorevole punto di riferimento per superare le annose criticità.
Riteniamo infatti che per l’Associazione Asilo per l’Infanzia del Buon Pastore, elevata ad Ente morale con DPR DEL 20 settembre 1955 n.1188(link), l’obiettivo prioritario da perseguire sia quello di dare piena e corretta attuazione allo statuto approvato dal provveditorato agli Studi dell’Aquila, con foglio del 12 ottobre 1951, N.9620 di protocollo.
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In premessa viene evidenziato che allo statuto approvato con regio decreto del 8 luglio 1929 n. 1277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 1929 n. 174, vengono apportate modifiche e integrazioni che lo trasformano nel nuovo statuto sintetizzato di seguito.
CAPO I - Costituzione e Scopo
-Art.1, fissa lo scopo sociale volto a promuovere e curare con il mezzo esclusivo di un Asilo d’Infanzia l’educazione morale, civile e religiosa cattolica dei bambini,
Nota: un articolo che fissa l’unico scopo sociale dell’Associazione da sostenere con il proprio patrimonio economico e materiale.
-Art.2,ricorda la somma di “mille lire” versata da ciascuno dei primi 50 fondatori nel 1929 per costituire il patrimonio iniziale.
Nota:si continua ad ignorare questo articolo che ricorda la importante somma versata all’epoca dai primi 50 fondatori. Essa infatti costituisce un punto di rifermento del criterio, specificato nel successivo articolo, previsto per determinare la somma da versare dai nuovi fondatori i quali sono indispensabili per la vita dell’Associazione.
-Art.3, definisce il criterio per determinare la somma da versare al patrimonio dai nuovi soci FONDATORI che va commisurata all’importanza morale e materiale che avrebbe assunta nel tempo l’Associazione;
Nota: un articolo disatteso quindi mai determinata la somma da versare per iscrivere un socio alla categoria dei FONDATORI. Di conseguenza l’associazione e’ rimasta senza Fondatori mettendo a dura prova la stessa vita dell’associazione. E’ in corso un giudizio che ha peraltro creato un grave danno di immagine ed economico all’Associazione.
-Art.4,specifica che la durata dell’Associazione e’ indefinita. Definisce che non potrà cessare di esistere se non per disposizione di legge. Specifica in tale evenienza che il patrimonio e le attività vadano devolute per assistenza ad istituzioni benefiche e cristiane a favore dei Cittadini di Scanno.
Nota: un articolo che di fatto, anche dopo una eventuale cessazione disposta dalla legge, vincola il suo patrimonio ai cittadini di Scanno e ad una specifica tipologia di Ente ovvero ad una Istituzione benefica e cristiana.
-Art.5,specifica le altre categorie di soci: ORDINARI, ONORARI, BENEFATTORI.
Nota: un articolo anch’esso disatteso. Infatti non essendo stata mai determinata la somma per l’iscrizione alla Categoria dei Fondatori di fatto non è stata rimasta determinata neppure la somma per l’iscrizione nella categoria dei soci Ordinari che deve essere pari al 50% di quella dei fondatori. Una situazione preoccupante alla quale va data presto una soluzione condivisa.
-Art.6, chiarisce le funzioni svolte nell’Asilo volte all’educazione fisica, morale, religiosa, intellettuale, estetica dei bambini(3-6 anni);
-Art.7,stabilisce la tassa di iscrizione e la retta da pagare a cura delle famiglie. Ne consegue che le Suore le devono limitarsi a proporle all’Associazione.
Nota: Il mancato rispetto di questo articolo sta creando tanti dissapori nelle famiglie per i costi crescenti e con fatica sostenibili. Spetta infatti all’Associazione definire le tasse e le rette da addebitare alle famiglie. Nella cui definizione va tenuto conto che l’educazione morale, civile e religiosa cattolica dei bambini con il mezzo esclusivo di un Asilo costituisce l’unico scopo sociale dell’Associazione che va sostenuto con le proprie risorse economiche, costituendo.
-Art.8,precisa che il personale assunto deve avere caratteristiche conformi alla legge;
-Art.9,precisa che occorre un regolamento per il funzionamento interno dell’Associazione.
Nota: un articolo disatteso ma indispensabile per istituire quote sociali. Tale inadempienza ha portato oggi a confondere tali quote, illegittime, con il versamento previsto nello statuto per l’iscrizione alla categorie di soci FONDATORI..
CAPO II - Assemblea
-Art. 10-15, per la costituzione, gestione e deliberazione delle assemblee ordinarie e straordinarie sulle materie di competenza.
Note: il mancato rispetto degli articoli al CAPO I ha dei riflessi sul CAPO II.
CAPO III - Comitato Direttivo
-Art.16-24,. per la rappresentanza all’esterno dell’Associazione nonché per la costituzione, gestione e deliberazione del Comitato Direttivo sulle materie di competenza.
Note: il mancato rispetto degli articoli al CAPO I ha dei riflessi sul CAPO III.
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Il ricorso riguarda le violazioni dello statuto dell’Associazione per l’Asilo d’Infanzia del Buon Pastore evidenzia contestate da alcuni soci.
Lo scorso 16 ottobre 2024 il tribunale di Sulmona ha riconosciuto fondate le contestazioni derivanti in sostanza alla mancanza di soci fondatori (Art. 3 dello statuto) e all’invalidità delle deliberazioni assunte con carenza di potere dell’organo Direttivo.
Una sentenza poi passata in giudicato che pertanto va rispettata.



