La Corte di cassazione con l'ordinanza 9620 del 13 aprile 2025 ha accolto il ricorso di un uomo che rivendicava il beneficio fiscale anche sul suo appartamento perché, come d’accordo con la moglie, aveva deciso di vivere in case diverse.
Con questo provvedimento, pertanto, e’ stato riconosciuto che “L'agevolazione Imu per la prima casa spetta ai coniugi che risiedono nello stesso comune, ma presso indirizzi diversi, su entrambi gli immobili.”
Verdetto ribaltato.
Gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto di merito dando ragione al contribuente spiegando che non si tratta di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata".
