Con lo spirito di un costruttivo confronto torniamo, al fine di un continuo miglioramento della sicurezza stradale (e non solo), sulle modalità di installazione della segnaletica stradale laterale previste dal Codice della strada (CdS) e relativo regolamento di attuazione. Tale regolamento prevede specifiche distanze da rispettare, da posizionare comunque in modo da essere visibile e senza ostacolare il transito.
La prima riguarda il segnale il cui "bordo interno" (ovvero la parte più vicina al ciglio della strada) deve essere posto ad una distanza minima non inferiore a 0,30 metri e una massima non superiore ad 1 metro.
La seconda riguarda i sostegni verticali dei segnali che devono
essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del
marciapiede (o dal bordo esterno della banchina).
Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.)
(Installazione dei segnali verticali) 1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali. 2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purche' non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

