25 ottobre 2025

FONDAMENTI NORMATIVI COPROGETTAZIONE TRA ENTE PUBBLICO E ETS



Fondamenti normativi
Nella Pubblica Amministrazione (PA) è il principio per cui le funzioni amministrative sono attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini, ossia i Comuni. L'intervento di enti di livello superiore (Province, Regioni, Stato) avviene solo se i Comuni non sono in grado di svolgere una funzione o quando un'azione unitaria è necessaria per garantire l'efficacia del servizio. L'obiettivo è un decentramento amministrativo che avvicini l'azione amministrativa ai bisogni dei cittadini.


Si occupa dei rapporti tra enti pubblici e cittadini, promuovendo l'iniziativa privata e il volontariatoNella sussidiarietà orizzontale, i Comuni e gli altri enti pubblici devono favorire l'iniziativa dei cittadini (singoli o associati) per lo svolgimento di attività di interesse generale. Un settore, il volontariato, che e’ stato di recente rivoluzionato con il Codice del Terzo Settore e relative linee guida. 



Decreto Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021

Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali. 


BANDO  COPROGETTAZIONE TIPO ANAC CONCORSO IDEE


SCHEMA CONVENZIONE COPROGETTAZIONE

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/ALL_1_Schema_di_convenzione



Rilevato che

l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riformadel Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;

Richiamato

l’art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo“CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…) (…)”;
inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settoridi attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co- progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.

Richiamato

l’art. 6 del D.lgs. n. 36/2023, recante codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’ultimo capoverso, a mente del quale “Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al D. lgs. n. 117 del 2017”;

 

Rilevato, ancora, che

 

questa Amministrazione, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e diprogrammazione, disciplinati dalla legislazione vigente, ha avviato un procedimento ad evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”). Tale partenariato è finalizzato alla co-progettazione degli interventi e dei servizi previsti per la realizzazione del programma ……
-la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione.


Richiamate

le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55  57 del decreto legislativo n. 117/2017, approvate con DM n. 72/2021, e le Linee guida regionali di cui alla DGR n. 987/2023, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza.