Bimbo morso da un cane a Scanno, il tribunale condanna proprietaria e custode: risarcimento da 80mila euro
Una serata estiva trasformata in un incubo per un bambino di appena quattro anni e mezzo. A distanza di anni da quell’episodio, avvenuto l’8 agosto 2019 nel borgo lacustre di Scanno, il tribunale ha stabilito le responsabilità per l’aggressione e ha condannato la proprietaria del cane e il conduttore dell’animale al pagamento di circa 80mila euro tra risarcimento dei danni, spese legali e consulenze tecniche.
Il procedimento civile era stato avviato dalla famiglia del piccolo dopo che il minore era stato morso al volto da un cane di razza Akita, lasciato libero e senza guinzaglio nei pressi di un esercizio commerciale del paese.
Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, il bambino si trovava all’interno del locale insieme al padre e, al momento di uscire, sarebbe stato improvvisamente aggredito dall’animale. Il cane, di taglia medio-grande, lo ha morso al volto provocandogli diverse ferite lacero-contuse, in particolare nella zona della palpebra inferiore e vicino al naso e al labbro superiore.
Il piccolo era stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, dove i medici avevano diagnosticato lesioni da morso di cane e avviato le cure necessarie.
Oltre ai traumi fisici, la documentazione medica prodotta nel giudizio ha evidenziato anche conseguenze psicologiche. Nei mesi successivi all’aggressione il bambino aveva manifestato difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni improvvisi accompagnati da urla e stati di agitazione.
La perizia medico-legale disposta dal tribunale ha accertato diversi giorni di inabilità temporanea totale, un periodo più lungo di inabilità temporanea parziale e un danno biologico permanente quantificato nel 15%. A ciò si sono aggiunte le spese mediche già sostenute dalla famiglia e la prospettiva di ulteriori interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per attenuare le cicatrici rimaste sul volto del minore.
I genitori del bambino avevano inizialmente diffidato la proprietaria dell’animale chiedendo il risarcimento dei danni. La compagnia assicurativa aveva avviato alcune verifiche medico-legali ma la trattativa non si era conclusa con un accordo. Dopo il fallimento del tentativo di mediazione, la famiglia si era quindi rivolta al tribunale.
Nel corso del giudizio la proprietaria del cane aveva contestato la propria responsabilità sostenendo di non essere più la custode diretta dell’animale al momento dei fatti. Secondo la sua ricostruzione, il cane si trovava da tempo presso il locale dove era avvenuta l’aggressione ed era sotto la custodia del titolare dell’esercizio commerciale.
La difesa aveva inoltre ipotizzato che il comportamento del bambino potesse aver contribuito alla reazione dell’animale. Alcune testimonianze avevano riferito che il piccolo si sarebbe avvicinato al cane mentre dormiva, toccandolo o colpendolo e provocando così l’aggressione. Era stata quindi prospettata anche una possibile responsabilità dei genitori per omessa vigilanza.
Proprio per chiarire questi aspetti, nel processo è stato chiamato in causa anche il gestore del locale, indicato come possibile custode dell’animale al momento dell’episodio.
Il tribunale ha quindi esaminato la dinamica dei fatti, la posizione delle persone coinvolte e soprattutto il tema della custodia del cane. Nel motivare la decisione il giudice ha richiamato il principio stabilito dal codice civile secondo cui il proprietario o chi ha in custodia un animale risponde dei danni da questo provocati, salvo che riesca a dimostrare il cosiddetto caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile capace di interrompere il nesso di responsabilità.
Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: non è necessario provare una colpa specifica del proprietario, ma soltanto il rapporto tra l’animale e il danno causato.
Alla luce delle prove raccolte – tra testimonianze, documentazione sanitaria e ricostruzione dei fatti – il tribunale ha quindi accertato la responsabilità per la custodia dell’animale e ha quantificato il risarcimento tenendo conto del danno biologico, del danno morale e psicologico subito dal minore, oltre alle spese mediche già sostenute e a quelle prevedibili per i futuri interventi di chirurgia ricostruttiva.
