SI AUSPICA CHE CON QUESTO SIA APPLICATO L’OBBLIGO NORMATIVO E SI PONGA FINE AL CHIACCHIERICCIO DI PIAZZA
Domanda:
Vi e’ obbligo di aggiornare il documento di agibilità quando cambia gestione o titolare.
Risposta dell’IA:
Il semplice cambio di gestione di un'attività commerciale o produttiva (voltura, subingresso o cessione d'azienda) non comporta l'obbligo di rifare l'agibilità. [1, 2]
L'agibilità (SCA) è legata alle caratteristiche fisiche e tecniche dell'immobile, non alla persona giuridica o al titolare che lo utilizza. Pertanto, se il nuovo gestore subentra mantenendo intatti i locali, il documento esistente resta pienamente valido. [1, 2, 3]
La presentazione di una nuova SCA diventa invece obbligatoria solo se il cambio di gestione è accompagnato da:
- Lavori edilizi rilevanti (es. modifiche a pareti, interventi strutturali o rifacimento degli impianti con nuove dichiarazioni di conformità).
- Cambio di destinazione d'uso urbanistica (es. se il locale passa da negozio/ufficio a ristorante, richiedendo standard igienico-sanitari o aeroilluminanti completamente diversi). [1]
Cosa deve fare il nuovo gestore?
Anche se non serve rifare l'agibilità, in caso di subingresso il nuovo gestore deve:
- Recuperare la SCA esistente (o il vecchio certificato di agibilità) dai documenti dell'immobile o tramite accesso agli atti in Comune, poiché il possesso dell'agibilità resta un requisito essenziale per poter presentare la SCIA commerciale di inizio attività al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). [1, 2, 3]
