12 gennaio 2025

Asilo per l’Infanzia del Buon Pastore, aspettando il ritorno alla normalità ARTICOLO 2!


Aspettando la pace, proseguiamo gli interventi sui punti dello statuto messi in discussione nell’ultima assemblea.

Con questo post si fa il focus sulle tipologie di entrate  al patrimonio sociale dell’Asilo per assicurare il suo unico scopo ovvero l’educazione dei bambini dai tre ai sei anni.
 

L’Articolo 2 ricorda che a costituire l’Asilo nel 1929 sono stati i cinquanta Scannesi che furono i primi fondatori dell’Associazione…” i quali per assicurare la  piena funzionalità dell’Asilo “… versarono ciascuno lire Mille per la formazione iniziale del patrimonio sociale…”.

Questo articolo,  ignorato nell’ultima assemblea, e’ fondamentale  per i successivi articoli dello statuto  dove si definiscono modalità ed entità dei versamenti da operare all’atto dell’iscrizione alle categorie dei soci FONDATORI E ORDINARI. A tale scopo infatti viene indicando semplicemente il livello di riferimento ovvero le  “mille lire” versate  dai primi 50 soci fondatori, quello dei soci ordinari infatti discende direttamente da da quello  dei soci fondatori. Il criterio di attualizzazione ad oggi viene specificato nel successivo articolo.


Se consideriamo poi che  “mille lire al mese” nel  1939 era un sogno (si cantava infatti se potessi avere Mille lire al mese”) ne consegue da una parte che  il reddito  di cittadinanza dovrebbe essere certamente il livello minimo del versamento dei fondatori (circa 800 euro) e che uno stipendio da sogno oggi dovrebbe valere almeno sei mensilità del reddito di cittadinanza(dai 5 mila euro in su). 
 
Da ciò ne consegue che prendendo un versamento minimale  (circa 800 euro) e una adesione di nuovi fondatori  contenuta in un terzo (circa 70) si avrebbe un aumento rilevante del patrimonio sociale (di 56 mila euro)  che andrebbe a rimpolpare un bilancio gia’ di suo ricco e autosufficiente per perseguire  agevolmente lo scopo sociale dell’Asilo.

Da quanto sopra  si evince che non sono previste nello statuto quote annuali e che all’incremento del patrimonio sociale concorrono esclusivamente le risorse di seguito esplicitate (rif. statuto: Art.3 soci FONDATORI; Art.5  soci ORDINARI, ONORARI, BENEFATTORI):
  1. Soci FONDATORI: versamento a fondo perduto all’atto di iscrizione alla categoria dei soci fondatori (entità da definire come da art. 3 dello statuto);
  2. Soci ORDINARI:Versamento a fondo perduto all’atto di iscrizione alla categoria dei soci ORDINARI (il 50% di quello dei fondatori di cui al punto 1);
  3. Soci ONORARI: coloro che con l’autorità del loro nome concorrono, in qualsiasi modo, a dare lustro e importanza all’associazione e  all’Asilo;
  4. Soci BENEFATTORI: persone o Enti o Amici dell’Asilo che desiderano concorrere all’incremento dell’Associazione.
Segue nei prossimi giorni ….