Nella motivazione si legge che essa non e’ disciplinata dalla normativa per cui la indisponibilità del Sindaco non sarebbe sufficiente in quanto le sue funzioni passano direttamente al Vice Sindaco.
Ieri avevamo scritto che il Prefetto può concedere un termine aggiuntivo o una proroga per l'approvazione del bilancio dell'ente locale (articolo 141 del Testo Unico Enti Locali - TUEL).
Ove infatti vi fossero concrete possibilità di un accordo politico-amministrativo tra i consiglieri, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 4288/2020) ha chiarito che il termine assegnato con la diffida del Prefetto ha carattere ordinatorio/sollecitatorio(acceleratorio) e non perentorio in senso stretto.
Il semplice decorso dei 20 giorni pertanto non fa consumare all'istante il potere del consiglio di approvare il bilancio, purché l'ente non mantenga un comportamento di totale e colpevole inerzia che giustifichi l'intervento sostitutivo.
E’ infatti l’inerzia del consiglio che creano le condizioni per la nomina del commissario ad acta per la predisposizione o l'approvazione d'ufficio (e quindi l’avvio dell'iter di scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
NÉ CONSEGUE CHE IL CONSIGLIO VA CONVOCATO in modo che l’ente mostra la volontà di approvare il bilancio SCONGIURANDO QUINDI l’ARRIVO DEL COMMISSARIO.

