Esistono diverse tipologie di tali fondazioni in assenza di una normativa che la regolano. Infatti tra queste di trovano fondazione di partecipazione che vengono costituite da pubblici per "esternalizzare" servizi ed attività in precedenza svolte direttamente con le proprie strutture. Ma vi sono anche numerose altre casistiche in tali fondazioni di partecipazione di Enti pubblici.
I contratti con cui le fondazioni soddisfano le proprie necessità operative rappresentano uno dei settori in cui maggiormente si avverte l'influenza pubblicistica. Infatti, per il combinarsi di norme comunitarie e nazionali, le fondazioni in cui sia rilevante il finanziamento pubblico o che siano configurabili quali "organismi di diritto pubblico" – nozione di origine comunitaria e poi recepita dal diritto nazionale (cfr. art. 3 comma 26, D.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti della pubblica amministrazione) – sono tenute ad osservare le procedure ad evidenza pubblica proprie delle pubbliche amministrazioni.
Dal documento del Notariato molto articolato, a cui si rimanda, emergerebbe un fenomeno che richiede una disciplina per dargli un affidabile scenario giuridico di riferimento, che a nostro parere dovrebbe ispirarsi ai principi di parità e imparzialità in un settore peraltro fortemente rinnovato come il no-profit.
Delibera comunale n. 18 del 31/07/2021