Sul piano nazionale, l’Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, ancora efficace in forza delle successive proroghe, stabilisce un principio uniforme di responsabilità del proprietario e prescrive il guinzaglio entro 1,50 metri e la disponibilità della museruola.
Proprio per questa ragione, nel territorio campano l’assenza di una specifica ordinanza comunale non determina di per sé un vuoto sanzionatorio rispetto alle modalità di conduzione disciplinate dalla normativa regionale: l’obbligo del guinzaglio e quello di avere con sé la museruola.
Questo è l’aspetto di maggiore interesse per l’attività della Polizia Locale, perché consente di spostare la questione dal tentativo di individuare una sanzione attraverso interpretazioni estensive alla più corretta ricostruzione del sistema regionale vigente: non è l’operatore a dover colmare una lacuna sanzionatoria, ma è l’ordinamento a dover fornire preventivamente la norma che prescrive la condotta e quella che ne sanziona la violazione.
Ed è precisamente in questa distinzione, apparentemente tecnica ma essenziale per la legittimità dell’azione amministrativa, che il principio di legalità incontra concretamente la tutela della pubblica incolumità.
