Avviso comunale sulle doppie residenze
Sul sito istituzionale arrivano le precisazioni (avviso integrale in testa) dell’amministrazione comunale sulla agevolazione IMU dei coniugi che hanno “abitazione abituale” in due diverse posti in riferimento al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, di fatto ha modificato i requisiti (sino a quel momento necessari per l’ottenimento dell’esenzione per abitazione principale) disponendo che:
“toccherà ai comuni, e non a norme anticostituzionali, controllare che la separazione geografica della famiglia sia reale e che i coniugi risiedano effettivamente nelle due case.”
In relazione a ciò, al fine di allineare alla nuova norma delineata dalla sentenza di cui sopra l’operato dell’Ufficio Tributi, l’amministrazione (con nota prot. n. 8542 del 24/10/2024) ha demandato all’Ufficio di Polizia Locale il compito di accertare se l’immobile di cui si chiede l’agevolazione IMU dell’abitazione principale sia effettivamente utilizzato come tale nell’arco di tutto l’anno. E’ comunque onere del contribuente :
-far pervenire idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in merito al possesso dei requisiti di legge;
-dichiarare che negli anni di interesse (da chiarire a nostro se vale per i rimborsi pregressi) non ha concesso l’immobile in godimento a terzi, nemmeno temporaneamente,
-fornire un elenco di documenti, di seguito indicati, che possono essere un utile strumento di dimostrazione della propria dimora abituale, e precisamente:
le bollette del servizio elettrico nazionale: con attenzione sulla domiciliazione delle stesse, dell’effetttiva quantità di consumi e della dicitura “utente residente – utente non residente”;
la documentazione relativa al consumo idrico;
la documentazione attestante la domiciliazione anche a fini medici.