15 settembre 2026

Idoneita’ di un Edificio ad ospitare una scuola d’Infanzia di circa 100 anni. Occorre una relazione tecnica!



Una mancata relazione tecnica mette in discussione la  partenza delle attività dell’Asilo del Buon Pastore. La burocrazia sovrasta la realtà. Un edificio nato circa 100 anni fa non poteva avere l’agibilita’ e per esso non occorre chiedere oggi l’agibilita.

Il tutto ignorando i bambini che restano a casa per un cavillo. Bambini che hanno tutti i sacrosanti diritti alla scuola, ai loro lavoretti e le loro recite con la gioia delle famiglie. Bambini che tante cose belle hanno fatto e che crediamo faranno quest’anno in un edificio come quello dell’Asilo che crediamo ci inviadiano in tanti.

Riportiamo di seguito cosa ci ha detto IA. In primo luogo che nel nostro caso specifico e’ sufficiente che l’agibilità sia attestata da un professionista abilitato anche del Comune.  Nel caso del Buon Pastore, il tecnico dovrebbe fare quanto segue:


1. Sopralluogo completo

Controlla visivamente:

  • muri, solai, soffitti e pavimenti;
  • eventuali lesioni o cedimenti;
  • scale e parapetti;
  • porte e uscite;
  • condizioni dei locali;
  • umidità e infiltrazioni;
  • impianti visibili;
  • vie di esodo;
  • estintori e dispositivi di sicurezza.

2. Controllo della documentazione

Il sopralluogo deve essere confrontato con ciò che esiste agli atti:

  • planimetrie;
  • autorizzazioni edilizie;
  • eventuali precedenti lavori;
  • documentazione strutturale;
  • impianti;
  • eventuali certificazioni precedenti.

3. Struttura

Se l’edificio è centenario, il tecnico non può certificare la sicurezza strutturale soltanto guardando i muri. Se emergono dubbi, può essere necessario un ingegnere strutturista e, a seconda del caso, fare verifiche, saggi o indagini.

4. Impianti

Per esempio, per l’impianto elettrico non basta vedere che “le luci funzionano”: occorre verificare la documentazione prevista dalla normativa sugli impianti o, dove possibile, acquisire la documentazione sostitutiva prevista dalla legge.

5. Antincendio

Qui il vostro dato è importante: con 57–65 persone, se si tratta di scuola dell’infanzia, non si raggiunge la soglia dei 100 prevista per l’attività 67. Tuttavia il Ministero dei Vigili del Fuoco precisa che anche le scuole sotto le 100 persone devono adottare le relative misure di sicurezza antincendio. 

Quindi non è necessario “fare una prova” dell’edificio perché ha 100 anni?

Non necessariamente.

Il fatto che l’edificio abbia funzionato per decenni senza manifestare problemi è certamente un elemento che il tecnico può considerare, ma non sostituisce una valutazione tecnica.

Per esempio, se durante il sopralluogo il tecnico rileva che:

edificio integro, nessuna lesione significativa, nessun cedimento, impianti funzionanti e documentati, uscite adeguate, condizioni igieniche buone, assenza di problematiche evidenti,

può concludere che non emergono criticità visibili.

Ma se deve attestare formalmente la sicurezza strutturale, potrebbe essere necessaria una documentazione tecnica più approfondita.

E c’è una novità importante

Ho verificato anche la normativa antincendio aggiornata: nel 2026 è stato emanato un nuovo decreto con scadenze differenziate per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, quindi non mi fermerei alla sola vecchia soglia dei 100 presenti. 

Per questo, nel caso specifico del Buon Pastore, la cosa più corretta sarebbe far redigere da un tecnico una “relazione di verifica dell’idoneità dei locali all’uso scolastico”, partendo dalla documentazione esistente e dal sopralluogo.