Vivere Scanno

10 ago 2024

Comune di Scanno/Soc. Cooperativa Valle Luna - Concessione e gestione dei Prati del Lago e Sentiero del Cuore.- Approvazione bozza atto di risoluzione consensuale e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione

Scanno, nel pieno della stagione estiva,  la Cooperativa Valle Luna  ha deciso di recedere dal contratto,  stipulato con il Comune di Scanno  in data 28.3.2024, per la gestione dei Prati del Lago e Sentiero del Cuore  fino al 2027.

La Cooperativa avrebbe fatto una  serie di contestazioni che, a suo dire,  giustificherebbero l’interruzione del contratto per vizio di volontà. 

Contestazioni non esplicitate che l’amministrazione comunale comunque non ha condiviso, tuttavia, al fine di evitare ulteriori danni, 


 si e’ convenuto sul Recesso del contratto dei prati del Lago  e chiuso il contenzioso con una  transazione extragiudiziale  condivisa tra le parti (transazione acclusa di seguito).

Chiuso il contenzioso l’amministrazione comunale ha potuto  porre immediato rimedio con la  Determina di affidamento dei prati del Lago.

Vista l’urgenza di dare al Lago un servizio determinante nel pieno del mese di agosto,  con tale determina e’ stata affidata temporaneamente (due mesi) alla  DITTA CICCOTTI ENNIO  la gestione dei prati del Lago e la manutenzione del verde sentiero degli Aceri.

Un recesso di fatto obbligato per volontà della ditta ma una domanda e’ doverosa “le imprese li leggono i bandi prima di accettarli!!!!????”

CESSAZIONE CONTRATTO ED EFFICACIA PER  SCRITTURA PRIVATA


L’anno 2024, il giorno ____ del mese di Luglio, in Scanno, tra

-  Soc. Cooperativa Valle Luna, con sede in Pettorano Sul Gizio (AQ) Via Del Carmine n. 49 (P.I. 0196542062), in persona del legale rapp.te p.t. Mario Finocchi residente a Pettorano Sul Gizio in Via Del Carmine n. 49 (C.F.FNCMRA80D07I804A) di seguito anche “Cooperativa”;

e

Comune di Scanno con sede in Viale Napoli n. 21 (P.I. 00086720661), in persona del legale rapp.te p.t., di seguito anche “Comune”

premesso

a) che tra le parti è intercorso, in data 28.3.2024, contratto per la concessione e gestione dei Prati del Lago e Sentiero del Cuore per il periodo 2024 – 2027 con annesso capitolato a formarne parte integrante;
b) che, dopo interlocuzioni informali tra le parti, con missiva del 18.6.2024 la Cooperativa effettuava una serie di contestazioni che, a suo dire, comportavano l’ impossibilità di esecuzione del contratto sottoscritto con vizio della volontà determinante annullabilità;
c) che, con missiva dell’1.7.2024 il Comune contestava analiticamente le doglianze della Cooperativa ed insisteva per l’esecuzione del contratto;
d) che, in forza della disponibilità ad una definizione stragiudiziale manifestata da entrambe le parti, la Cooperativa ed il Comune sono addivenute – pur rimanendo ciascuna ferma nelle proprie determinazioni - alla decisione comune di far cessare il contratto in questione e la sua efficacia, tenendo fermi i versamenti già effettuati dalla Cooperativa, e ciò senza ricognizione alcuna di debenza e/o di responsabilità al solo fine – transattivo e pro bono pacis – di evitare ulteriori contenziosi e, in particolare, le incertezze, i costi e le lungaggini di un eventuale giudizio, al medesimo fine e per la medesima causa terminando ogni altro rapporto tra di esse esistente e, quindi, anche quello nascente dalla determina n. 396 del 29.12.2023, il cui incarico, parimenti, cesserà di avere efficacia

tanto premesso, 

si conviene e stipula

quanto segue:

1) le premesse, con particolare riferimento alla causa del presente atto contenuta nella lettera d), formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2) il contratto stipulato in data 28.3.2024 ed ogni suo allegato o richiamato a formarne parte integrante e sostanziale deve intendersi, come qui è e si intende ad ogni effetto di legge, mutualmente sciolto ovvero risolto ovvero rescisso, talché, dalla data odierna e salvo solo quanto appresso, esso verrà considerato come mai stipulato dalle  parti e verrà considerato privo di qualsiasi efficacia;
3) il Comune di Scanno riterrà ogni somma già versata ad oggi dalla Cooperativa Valle Luna, e segnatamente le somme tutte finora versate a titolo di canone per la concessione del 28.3.2024, senza che la stessa Cooperativa possa vantare ad alcun titolo – né quale rimborso, né quale indennizzo, né quale risarcimento o ristoro – la sua restituzione in alcuna sede;
4) la determina n. 396 del 29.12.2023 verrà revocata dal Comune di Scanno e l’incarico ivi contenuto dovrà intendersi, come già si intende fin dalla data odierna privo di qualsiasi efficacia;
5) entrambe le parti, con la sottoscrizione della presente, ad ogni effetto di legge dichiarano, e per quanto occorra vi rinunciano, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere ad alcun titolo, anche indirettamente connesso al contratto del 28.3.2024 od alla determina 396 del 21.12.2023 di cui alle premesse, neppure a titolo di rimborso, indennità, risarcimento (anche per lucro cessante oltre che per danno emergente), o ristoro, dichiarando formalmente che, dopo l’esecuzione della presente scrittura non esiste più alcun altro rapporto tra loro.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di ScannoSoc. Cooperativa Valle Luna